Art. 5.
(Anagrafe nazionale degli animali detenuti nei circhi e negli spettacoli viaggianti).

      1. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali è istituita l'anagrafe nazionale degli animali detenuti nei circhi e negli spettacoli viaggianti, anche al fine di procedere al riconoscimento dei medesimi animali con un apposito sistema e di rilasciare i relativi aiuti economici per una diversa e idonea collocazione degli stessi.